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RECUPERO DEI DEBITI. SENZA SOLDI?

di Massimo Primerano

E’ stata emanata l’O.M. n.92 che, come previsto dall’art. 9 del D.M. 80 del 3 ottobre 2007, stabilisce i criteri generali per il recupero dei debiti formativi nelle scuole secondarie di II grado.

Se il D.M. ci lasciava perplessi, l’O.M. ci lascia allibiti.
La prima impressione è che sia stata scritta dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati vista la complessa e farraginosa burocratizzazione della procedura che rischia di innescare un contenzioso senza fine con conseguente aumento dei ricorsi e quindi del lavoro degli avvocati.

Cercherò di dare una lettura del documento secondo l’ordine degli articoli anche se il compito che mi sono assegnato non è dei più semplici.

Nell’art. 2 si affronta il problema degli studenti che riportano insufficienze al termine del I quadrimestre o al termine dell’anno scolastico. Al comma 6 si afferma che “Le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di attivare gli interventi di recupero e, nell’ambito della propria autonomia,individuano le discipline e/o le aree disciplinari che necessitano degli interventi….. nella determinazione del numero e della consistenza oraria da assegnare a ciascuno di essi, si avrà cura di commisurare la definizione in modo coerente rispetto al numero degli studenti ed alla diversa natura dei relativi fabbisogni,nonché all’articolazione dei moduli prescelti ed alla disponibilità delle risorse.

Quindi sembrerebbe che la scuola debba stabilire per quali discipline attivare i corsi di recupero:
dal momento però che le istituzioni scolastiche sono tenute a organizzare i corsi di recupero per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio e/o finale abbiano presentato insufficienze in una o più discipline(vedi Art. 1 e 5 del D.M. 80), la possibilità di individuare le discipline e/o le aree disciplinari che necessitano degli interventi di cui al summenzionato comma 6 di fatto contrasta con l’obbligo di organizzare i corsi per tutte le discipline che presentano insufficienze. E’ chiaro che la mancata organizzazione di un corso per una disciplina ritenuta “secondaria” obbliga la scuola a promuovere tutti coloro che presentano insufficienze in quella materia per non correre il rischio di ricorsi.
D’altronde il riferimento alla disponibilità delle risorse fa capire che non sarà possibile organizzare i corsi di recupero per tutte le discipline.

Al comma 9 del medesimo Art. 2 si stabilisce la durata minima dell’attività di recupero (15 ore) calpestando l’autonomia didattica delle scuole senza riferimento ad alcun criterio pedagogico che ha portato a tale norma.

Al comma 11 si stabilisce che Ulteriori modalità di supporto potranno essere realizzate assegnando ad uno o più docenti,individuati dal consiglio di classe,compiti di consulenza e assistenza agli alunni nella promozione dello studio individuale (c.d.“sportello”).I docenti incaricati… saranno retribuiti con un compenso forfetario.

Sembrerebbe quindi che tali docenti debbano fornire agli studenti un supporto di consulenza per aiutarli a studiare meglio da soli: ma nel Comunicato stampa del 6 Novembre il Ministro Fioroni afferma che:
“Per chi volesse optare per lo “studio individuale” è prevista l’attivazione di uno “sportello” di consulenza e assistenza che verrà affidato a uno o più docenti: toccherà al consiglio di classe individuare gli insegnanti e le modalità. “

Trattandosi di un opzione sembra quasi che sia in alternativa ai Corsi di recupero,ed in realtà nelle scuole dove viene attivato lo “sportello” altro non è che una forma di recupero individualizzata attraverso il rapporto diretto studente/ docente della disciplina. Forse il Ministro non ha ben chiaro il significato della parola “sportello”.

Quanto poi alla retribuzione con “compenso forfetario” mi piacerebbe sapere quale docente sarà disposto ad essere retribuito per un’ora di “ripetizione” meno del collega che svolge un’ora in un corso di recupero.

All’Art.3 comma 2 si afferma che “Il collegio dei docenti definisce altresì i criteri per la composizione dei gruppi di studenti…” ed al comma 3 che “Il collegio dei docenti definisce altresì i criteri per l’assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti…”.
Ovvero i Consigli di Classe vengono esautorati delle loro competenze pedagogiche ed organizzative per le loro classi delegando al Collegio dei docenti il compito a loro spettante.

Al comma 4 si fa riferimento alla possibilità di affidare da parte del Collegio dei docenti compiti di coordinamento delle attività di recupero ad uno o più docenti con compenso stabilito dalla contrattazione d’istituto con riferimento all’art. 30 del CCNL 24.07.03 (Funzioni strumentali).Guarda caso le Funzioni strumentali a questo punto dell’a.s. sono già state assegnate e contrattate nella maggior parte delle scuole per cui il “suggerimento” del comma 4 è quantomeno giunto fuori tempo massimo.

Al comma 5 (udite,udite) finalmente appare il Dirigente scolastico che ,in quanto dirigente non decide niente ma in compenso deve dare attuazione a quanto deciso da altri:sono commosso.

Tralascio il commento di altri articoli intermedi per arrivare direttamente all’Art. 8 nel quale ,al comma 6, si afferma che “La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale”.Di conseguenza, se la verifica e relativo scrutinio avverrà,come probabile, a Settembre occorrerà richiamare non solo i docenti trasferiti,ma anche i pensionati ed i supplenti temporanei: felicissimi saranno soprattutto i pensionati cui verrà riconosciuto il rimborso spese per ogni giornata di lavoro, ma non la retribuzione della giornata: i prossimi pensionati sono già in fila per chiedere di tornare a scuola a settembre a lavorare gratis.

All’Art. 10 si afferma che gli eventuali docenti esterni saranno “individuati secondo criteri di qualità deliberati dal collegio dei docenti ed approvati dal Consiglio d’Istituto”. Mi chiedo ,una volta stabiliti tali criteri di qualità, come sarà possibile stabilire se un docente esterno risponde ai requisiti richiesti se non attraverso una conoscenza personale e professionale accertata: altrimenti sarà un terno al lotto.
Ovviamente anche in questo caso la figura del Dirigente scolastico non è presente o lo sarà solo al momento della firma del contratto del “prescelto”.

E veniamo ai soldi.
Nel suo comunicato stampa il Ministro afferma che sono disponibili 210 milioni di Euro, anzi come dichiarato nella sezione “Facciamo chiarezza” del sito www.istruzione.it tali fondi sono già stati assegnati alle scuole. All’Art. 11 dell’O.M- si fa riferimento alle risorse del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa ,al CCNL la cui bozza è stata recentemente siglata, ed agli stanziamenti previsti dalla Finanziaria. Ebbene le risorse del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa,già falcidiati dalla Legge 176 del 25.10.07 per pagare gli Esami di Stato, ammontano a 30 milioni di Euro come precisato nella C.M. 4026/P5 del 29.08.07: il CCNL in realtà prevede una diversa redistribuzione del FIS con una quota del 17% riservata alle attività di recupero,ma non risorse aggiuntive.In quanto alla Finanziaria 2008, nonostante tutta la buona volontà messa nella lettura degli Art.66-67-68 non vi è traccia di finanziamenti specifici. Pertanto i 210 milioni di Euro non rappresentano denaro fresco, se non in minima parte e nemmeno tanto sicura. Se si tiene conto poi del fatto che l’ora di recupero viene retribuita con €.50,00 si può ben capire che sarà praticamente impossibile garantire le attività di recupero “precettate” dal Ministro.

Ma per l’opinione pubblica, imbonita dalle comunicazioni telematiche e mediatiche di Fioroni, il meccanismo messo in moto dovrà apparire efficace e risolutivo e se così non sarà, ovviamente la responsabilità sarà delle scuole e soprattutto dei loro dirigenti.

Firenze, 10/11/07
Il Presidente dell’ANP Toscana
Massimo Primerano

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