Dal Sito ANP nazionale
In merito alle Assenze per malattia e permessi - Circolare applicativa n.8/2008 si riporta quanto segue.
La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - ha emanato la Circolare n.8/2008, contenente ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 71 del D.L. n.112/08, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133.
La nuova circolare riprende e precisa i contenuti della precedente, la n.7 del 17 luglio 2008, relativa alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Relativamente alle assenze per malattia e ai permessi la circolare fornisce le seguenti precisazioni:
la decurtazione prevista dall’art.71, comma 1, riguarda i primi 10 giorni di assenza per ciascun evento. Quindi i previsti 10 giorni non costituiscono un contingente predefinito massimo esaurito il quale non si procede più ad alcuna altra decurtazione
per ogni evento, i giorni successivi ai primi 10 saranno trattati secondo quanto previsto dal contratto di lavoro.
L’art.71 non ha modificato le modalità di imputazione delle assenze per visite specialistiche. Quindi tali assenze continuano ad essere imputate come in precedenza. Per giustificare l’assenza il dipendente può ricorrere ai permessi brevi, soggetti a recupero; ai permessi per documentati motivi personali (3 giorni all’anno); all’assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica, nei casi in cui ne ricorrono i presupposti; agli altri permessi per ciascuna specifica situazione previsti da leggi o contratti; alle ferie.
In caso l'assenza per visita specialistica, cure o esami diagnostici sia giustificata con il ricorso al permesso per malattia si applica la decurtazione prevista dall’art.71, comma 1 (cfr. lett.a).
Inoltre, sempre in relazione alle visite specialistiche, l’amministrazione deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificità delle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento. In tal caso possono ricorrere quelle “esigenze funzionali ed organizzative” di cui si deve tener conto nel richiedere la visita fiscale secondo l’art. 71, comma 3.
Successivamente la circolare fornisce altre precisazioni in merito alla decurtazione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa al personale che usufruisce dei permessi retribuiti, soprattutto chiarendo chi è esente dalle penalizzazioni.
Lucca, 20 settembre 2008
Vittorio Barsotti