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Termini per le domande di pensionamento

[Dalle news ANP - 23 dicembre 2008]

 

Nel pomeriggio del giorno 22 dicembre u.s. si è tenuto un incontro presso la direzione generale del personale del MIUR con le organizzazioni sindacali dell'Area V e del comparto scuola a seguito di una convocazione in tempi ristretti per una informativa sulle modalità di pensionamento del personale della scuola.

In primo luogo il direttore generale del personale, dott. Luciano Chiappetta, ha voluto precisare che il ritardo nell'emanazione del decreto e della relativa nota applicativa, prevista tra oggi e la fine di dicembre, dipendeva dalla necessità di approfondire alcune problematiche sollevate dalla L.133, art. 72.

Le novità:
• le domande di pensionamento dovranno essere prodotte dal personale docente ed ata entro il 26 gennaio 2009;
• i dirigenti delle scuole che intendano essere collocati in pensione a partire dal 1 settembre 2009 sono invitati a rispettare la suddetta scadenza, ferma restando la possibilità loro riconosciuta dal CCNL/2006, art.27 e seguenti, di utilizzare il preavviso di 3 mesi rispetto alla data di decorrenza del pensionamento;
• le richieste dell'Anp in ordine al mantenimento in servizio dei dirigenti con 40 anni di contribuzione fino ai 65 anni di età sono state recepite, anche per la precisa disposizione del CCNL dell'Area V. Pertanto al compimento dei 40 di contribuzione i dirigenti saranno mantenuti in servizio, anche senza domanda, comunque fino al compimento dei 65 anni di età;
• il mantenimento in servizio del personale docente ed ata oltre i 65 anni di età sarà valutato dal dirigente della scuola di appartenenza;
• la richiesta di mantenimento in servizio dei dirigenti oltre il sessantacinquesimo anno di età sarà valutata dal direttore dell'USR di appartenenza. In ordine alla decisione, restano ferme le procedure previste dall'art.20 del CCNL/2006 (verifica dei risultati e valutazione del dirigente) e le responsabilità dello stesso direttore con riferimento anche all'aggravio di spesa che potrebbe conseguire dalla sua decisione di non accogliere la richiesta;
• per il personale docente ed ata, i criteri per il mantenimento in servizio oltre i 40 anni di contribuzione o il compimento dei 65 anni di età saranno contenuti in una direttiva che terrà conto delle disposizioni contenute nell'art.72 della L.133/2008 e nella successiva circolare 10/2008 del Ministro Brunetta.

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Lucca, 3 gennaio 2009
Vittorio Barsotti

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