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Lettera al Ministro della P.I. sulla valutazione per l'ammissione all'Esame di Stato

OO.SS. toscane dei Dirigenti Scolastici

Firenze,25.03.09

Al Ministro della P.I.
On.Mariastella Gelmini

e p.c. al Direttore dell'U.S.R. per la Toscana
Dr.Cesare Angotti

L'art.6 comma 1 dello Schema di Regolamento concernente "Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia,ai sensi degli arti 2 e 3 del decreto legge 1^ settembre 2008,n^ 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008,n^ 169", prevede che "Gli alunni che,nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'Esame di Stato".
Tale disposizione di fatto estende agli studenti dell'ultimo anno di corso delle scuole secondarie di 2^ grado, quanto previsto dall'art.3 delle legge n^ 169 per gli alunni della scuola secondaria di 1^ grado, già peraltro soggetta a critiche.

E' evidente che, pur condividendo l'esigenza di rigore nella valutazione degli studenti al termine dell'anno scolastico, tale norma, introdotta a meno di tre mesi dal termine dell'anno scolastico risulta quantomeno intempestiva e foriera di disorientamento nelle scuole. La funzione formativa della valutazione ha una valenza troppo importante sia per i docenti che per gli studenti per cui le novità possono essere introdotte solo nei tempi giusti dell'inizio di anno scolastico.

Docenti e studenti hanno affrontato l'ultimo anno di studi superiori nella convinzione che ,in base al quanto previsto dall'art.1 comma 3 del D.M. 42 del 22.05.07, "A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del "sei".
Quest'ultima norma, cambiando radicalmente la situazione precedente al 2007, è sicuramente già adeguata alla necessità di assicurare il giusto rigore nella scuola secondaria superiore e risponderebbe meglio anche alle esigenze della scuola secondaria di 1^ grado alla quale andrebbe estesa.
E' appena il caso di ricordare che l'Esame di Stato abolito nel 1969 già prevedeva l'ammissione a partire dalla media del cinque.

Risulta inoltre poco chiaro e fonte di interpretazioni diverse, il riferimento al "gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un voto unico secondo l'ordinamento vigente". Ci si chiede cosa si intenda per gruppi di discipline:
1. Le aree disciplinari utilizzate per la correzione degli scritti all'Esame di Stato?
2. Le materie che comportano oltre al voto scritto,orale anche esercitazioni pratiche negli Istituti tecnici e professionali?
3. Ogni scuola può raggruppare autonomamente materie affini?

Queste OO.SS. dei Dirigenti scolastici le rivolgono pertanto la richiesta di rivedere la norma ,in sede di lettura definitiva in Consiglio dei Ministri, rinviando la sua applicazione all'a.s. 2009/2010 e definendo contestualmente il significato della dizione "gruppo di discipline".

Cordiali saluti.

ANP CIDA -Toscana D.S.Massimo Primerano
CISL SCUOLA - Toscana D.S.Paolo Mazzoni-Leonardo Camarlinghi
FLCCGIL -Toscana D.S.Federico Marucelli
SNALS/CON.SAL - Toscana D.S.Gianfranco Carloni

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