Le nuove regole per le pensioni nella scuola a partire dal 1 gennaio 2012
dalle news del sito nazionale Anp
Pubblichiamo di seguito un articolo di Giuliano Coan, consulente di Anp in materia previdenziale, relativo alle nuove regole in materia pensionistica che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2012.
Per tranquillizzare i colleghi che hanno già maturato 40 anni utili a pensione entro il 31 dicembre 2011 va ribadito che l'applicazione del sistema contributivo dal 1 gennaio 2012 non li riguarda. La loro pensione continuerà ad essere calcolata con il sistema retributivo se più favorevole.
di Giuliano Coan
Il decreto legge 201/2011 convertito in legge il 22 dicembre 2011, n.214, meglio conosciuto come decreto Salva-Italia, rappresenta la quarta manovra nel biennio 2010/2011 Interviene drasticamente e pesantemente nella materia previdenziale realizzando una riforma dell’intero sistema con modifiche riguardanti sia i requisiti anagrafici e contributivi di accesso alla pensione, sia le modalità di calcolo del trattamento.
Prima di illustrare le novità di maggior rilievo è importante ribadire che le stesse non riguardano chi, entro la data del 31 dicembre 2011, abbia maturato i requisiti di accesso alla pensione previsti dalla normativa preesistente. In tal caso sono fatte salve le vecchie regole, sia in riferimento al diritto al pensionamento che alla misura del trattamento. In pratica non sono interessati nella scuola coloro che potevano già dimissionarsi entro il 31.08.2011 e invece hanno deciso di continuare il rapporto di lavoro.
I requisiti da possedere entro il 31 dicembre 2011 per mantenere le vecchie regole:
Raggiungimento, della "quota 96" tra età anagrafica ed età contributiva, purché l’età anagrafica sia di almeno 60 anni e l’anzianità contributiva sia di almeno 35 anni.
In pratica è possibile raggiungere quota 96 in due modi (60 anni + 36 di contribuzione, 61 anni + 35 di contribuzione); ferme restando le soglie di età minima e di anzianità contributiva richieste (60 età / 35 contributi), possono concorrere a determinare la somma anche le eventuali frazioni di anno (es: 60 anni e 5 mesi + 35 anni e 7 mesi).
Alla luce di quanto rappresentato si deduce che ad un lavoratore della scuola sarebbero sufficienti ad esempio, al 31 Agosto 2011 i seguenti requisiti: età anni 60 e mesi 04 anzianità: anni 35 e mesi 00 per maturare il diritto alla pensione di anzianità. In ultima analisi con i 60 anni non è tassativo il raggiungimento dei 36 anni di contribuzione, se si raggiunge quota 96 nel corso dell’anno solare ottenuta sommando età ed anzianità in anni, mesi e giorni.
Raggiungimento del limite massimo di anzianità contributiva (40 anni) indipendentemente dall'età anagrafica.
Nel sistema retributivo il diritto si consegue con 65 anni di età per gli uomini e 61 anni per le donne, unitamente ad almeno 20 anni di anzianità contributiva o 15 anni se erano in servizio al 31.12.1992. Nel sistema contributivo si consegue con 65 anni di età e almeno 5 anni di contributi; per le donne, si consegue con 61 anni di età e almeno 5 anni di contributi, purché l'importo da liquidare non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale.
Qualora i dirigenti intendano seguire la normale procedura prevista dal MIUR e dal CCNL (domanda presentata entro il 28 febbraio), essa dà diritto al pensionamento al primo settembre dello stesso anno. Diverso è il quadro relativo al recesso unilaterale del dirigente previsto dall'articolo 32 del CCNL/2006 e non portato a termine necessariamente al pensionamento. In tal caso, occorre rispettare i termini di preavviso determinati in base all'anzianità di servizio dirigenziale (comma 1), ridotti ad 1/4 in caso di recesso del dirigente (comma 2). I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese (comma 3). Restano ferme in ogni caso le finestre, compresa quella a scorrimento, previste dagli ultimi interventi legislativi. Infine, nell'ipotesi di recesso del dirigente, i requisiti maturati entro il 31.12.2010 danno luogo alla pensione immediata. Se, invece, i requisiti sono maturati dal 1.1.2011 si applica il DL 78/2010, convertito dalla L.122/2010 (finestra a scorrimento in caso di recesso).
Chiunque maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto 201/2011 consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e di tale diritto può chiedere la certificazione all'ente di appartenenza (art. 24, comma 3). Per ottenere la certificazione occorre la presentazione di un’apposita richiesta, indirizzata all’Ente/Amministrazione di appartenenza, nonché alla sede INPDAP competente in base alla sede di servizio. Tale certificazione, in ogni caso non è in alcun modo costitutiva del diritto, ma assume valore meramente dichiarativo dei requisiti anagrafici e di quelli contributivi utili alla pensione. Pertanto nessuna preoccupazione di sorta o corsa all’Istituto previdenziale in tal senso. Il diritto al trattamento pensionistico si acquisisce indipendentemente dalla certificazione dell’Ente di Previdenza.
Nel 2012, si afferma, i pensionati della scuola, per effetto della manovra in questione si conteranno col contagocce. E’ il personale che aveva i requisiti al 31/12/2011 e poteva già cessare dal servizio il 31.08.2011. Per tutti coloro che non rientrano nella situazione appena descritta, e quindi non hanno maturato il diritto, dal 1° gennaio 2012 le regole sono così modificate:
Sarà esteso a tutti il sistema contributivo pro rata con inizio dal 01.01.2012. Per l’anzianità maturata anteriormente continua ad applicarsi il metodo di calcolo precedentemente previsto. Sono interessati in pratica quei lavoratori che vantano una anzianità contributiva minima al 31.12.2011 di 34 anni. Non vi sono modifiche per chi non fa valere al 31.12.1995 i 18 anni e per chi è privo di qualsiasi periodo prima di tale data. Costoro sono già trattati con il sistema contributivo.
Il requisito di età previsto per la pensione di vecchiaia sale a 66 anni (art. 24, comma 6). Si deve però tener conto del meccanismo di adeguamento automatico dei requisiti di accesso alla pensione, previsto dalla manovra del maggio 2010 in relazione agli incrementi della speranza di vita. Con l’approvazione del decreto 2001, n. 201, l’adeguamento – prima previsto ogni 3 anni - avverrà ogni 2 anni. Ciò significa che dal 1° gennaio 2013 il requisito potrà aumentare fino a un massimo di 3 mesi; seguiranno ulteriori incrementi ogni due anni, prevedendo in ogni modo che il limite minimo sia portato a 67 anni nel 2021. Per le lavoratrici del settore privato occorrono 62 anni. Tale requisito anagrafico sale a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014 con incrementi graduali per gli anni futuri.
I lavoratori e lavoratrici che avrebbero maturato i requisiti quota 96 (35 anni di contributi e 61 di età o 60 e 36 di contributi) entro il 31.12.2012 possono maturare la pensione di vecchiaia all’età non inferiore ai 64 anni. Analoga possibilità è prevista per le donne con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31.12.2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni accompagnata dall’età di 60 anni.
Dal 1° gennaio 2012 non esiste più la pensione di anzianità legata al raggiungimento delle cosiddette “quote”: sarà tuttavia possibile andare in pensione prima del raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia, qualora si abbia un’anzianità contributiva pari a 42 anni e 1 mese - per gli uomini - e di 41 anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2014.
Sono previste tuttavia penalizzazioni per chi lascia il servizio senza aver ancora compiuto 62 anni di età. In pratica, si prevede una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno mancante al raggiungimento dei 62 di età. Tale riduzione riguarda la quota di pensione maturata fino al 31 dicembre 2011. La percentuale è di 1 punto per i primi due anni di anticipo ed è elevata a 2 punti percentuali per ogni ulteriore anno (ad esempio, se l’anticipo è di due anni la riduzione è del 2%, se è di tre anni è del 4%, se è di quattro è del 6%). Nel caso in cui l’anticipo sia inferiore all’anno, la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi (art. 24, comma 10). Per i lavoratori che rientrano nel sistema contributivo puro (primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996), il diritto alla pensione anticipata può essere conseguito al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, a condizione che siano versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che gli stessi diano diritto ad una pensione di importo non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale, indicizzato con la media quinquennale del PIL nominale (art. 24, comma 11).
Nel sistema contributivo il requisito minimo per l’accesso alla pensione, fino ad oggi stabilito in 5 anni di contributi, è innalzato a 20 anni.
Le finestre mobili (cioè l’intervallo di un anno tra la maturazione dei requisiti e l’effettivo accesso al trattamento di pensione) sono abolite, ma in realtà assorbite dall’incremento dell'anzianità anagrafica di pensionamento.
Tutti i periodi contributivi maturati possono essere lo stesso “totalizzati”, a prescindere dalla loro durata (prima occorreva che fossero di almeno tre anni presso ciascuna gestione previdenziale).
Il collocamento forzoso in pensione che negli anni scorsi ha riguardato chi avesse maturato i limiti di età (65 anni) o di servizio (40 anni di contributi), continuerà ad applicarsi ma, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dovrà tenere conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal nuovo decreto (art. 24, comma 20).
Si prescinde dai nuovi requisiti e si continua ad applicare i precedenti (35 anni d’anzianità contributiva e 57 anni d’anzianità anagrafica), in via sperimentale fino al 31.12.2015, tali requisiti riguardano solo le lavoratrici dipendenti che intendono scegliere per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo previste per il sistema contributivo articolo 1 - comma 9 - della legge n. 243/2004). L’assegno sarà di almeno il 30% inferiore rispetto a quello che potrebbero percepire più tardi con la pensione di vecchiaia o anticipata.