logo Associazione nazionale dirigenti e alte professionalita' della scuola

NORMATIVA ANTI INCENDIO - SOVRAFFOLLAMENTO AULE

Avvocato Chiara Giannessi

La normativa attualmente vigente in materia, prevede:
1. Ai fini della sicurezza anti-incendi, in una aula “..il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula…” (art. 5.0 del D.M. 26 agosto 1992 : “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” ).

La stessa normativa prevede però che tale limite può essere superato, a condizione che:
a) “..le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 metri ed aprirsi in senso dell'esodo quando il numero massimo di persone sia superiore a 25 ( art. 5.6 del succitato decreto e Prot.h.P480/4122 sott.32 del 6-5-2008 del Ministero dell’Interno-Dip. dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile-Dir. Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area prevenzione incendi);
b) ci sia una ”..apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell’attività..” ( nella fattispecie il D.S. e/o l’Ente, Comune o Provincia, proprietario dei locali) che indichi il numero di persone effettivamente presente nell’aula ( sempre art. 5.0 del succitato decreto);
c) ci sia un “..modesto incremento numerico..” (non meglio quantificato) rispetto al limite di 26 ( parere Prot.h.P480/4122 sott.32 del 6-5-2008 del Ministero dell’Interno-Dip. dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile-Dir. Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area prevenzione incendi);

2. Ai fini della funzionalità didattica e dell’agibilità delle aule “…per ogni persona (docente, alunno) presente in una aula, deve essere garantita un'area netta di 1,80 metri quadri nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado e 1.96 metri quadri nella secondaria di II grado oltre ad una altezza minima di 3 mt “(D.M. 18 dicembre 1975 : “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica” ).

Tar Veneto, sezione III sentenza 25 febbraio 2009 n.375

Torna all'indice dei documenti
Torna alla prima pagina