Avvocato Chiara Giannessi
La normativa attualmente vigente in materia, prevede:
1. Ai fini della sicurezza anti-incendi, in una aula “..il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula…” (art. 5.0 del D.M. 26 agosto 1992 : “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” ).
La stessa normativa prevede però che tale limite può essere superato, a condizione che:
a) “..le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 metri ed aprirsi in senso dell'esodo quando il numero massimo di persone sia superiore a 25 ( art. 5.6 del succitato decreto e Prot.h.P480/4122 sott.32 del 6-5-2008 del Ministero dell’Interno-Dip. dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile-Dir. Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area prevenzione incendi);
b) ci sia una ”..apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell’attività..” ( nella fattispecie il D.S. e/o l’Ente, Comune o Provincia, proprietario dei locali) che indichi il numero di persone effettivamente presente nell’aula ( sempre art. 5.0 del succitato decreto);
c) ci sia un “..modesto incremento numerico..” (non meglio quantificato) rispetto al limite di 26 ( parere Prot.h.P480/4122 sott.32 del 6-5-2008 del Ministero dell’Interno-Dip. dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile-Dir. Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area prevenzione incendi);
2. Ai fini della funzionalità didattica e dell’agibilità delle aule “…per ogni persona (docente, alunno) presente in una aula, deve essere garantita un'area netta di 1,80 metri quadri nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado e 1.96 metri quadri nella secondaria di II grado oltre ad una altezza minima di 3 mt “(D.M. 18 dicembre 1975 : “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica” ).